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ITIA v Sinner, negli atti del processo per doping le risposte a tanti interrogativi

Ci sono diversi interrogativi legati alla positività di Jannik Sinner. L’elemento più evidente riguarda, per esempio, il motivo per il quale casi apparentemente analoghi hanno portato a squalifiche e decisioni diverse. Un altro interrogativo riguarda l’affidabilità del team del tennista italiano, che appare vittima di errori da parte del suo staff che hanno rischiato di fargli compromettere la stagione e in qualsiasi caso macchiato l’immagine.

Immagine macchiata, detto per inciso, anche dal forfait, a poche ore dal via, all’Olimpiade di Parigi, con una comunicazione della decisione che ha scavalcato ogni galateo istituzionale e, anche per questo, allontanato una grande fetta di appassionati.

Un’altra domanda lecita riguarda la quantità di doping trovata nel giocatore e se questa sia un elemento in grado di modificare la prestazione oppure no. 

Crediamo che il modo migliore per rispondere a tutti questi quesiti e ad altri che ogni appassionato avrà maturato da quando è scoppiata questa faccenda, sia quello di pubblicare l’unico atto al momento in grado di spiegare dal di dentro cosa è accaduto.

Qui potete trovare l’atto ufficiale del processo a Sinner condotto dalla ITIA, ente autonomo incaricato dalla Federazione internazionale di condurre la lotta al doping. Si tratta di un documento in inglese di oltre 30 pagine che risponde a molte delle domande. Abbiamo pensato di tradurlo in italiano, con l’aiuto di google translate e poi attraverso una revisione editoriale, per permettere a tutti di farsi la propria idea.

SR/250/2024

IN MATERIA DI CAUSA PROPOSTA DALL’INTERNATIONAL TENNIS
AGENZIA PER L’INTEGRITÀ NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ANTIDOPING PER IL TENNIS 2024
Prima: Dott. David Sharpe KC (Presidente), Tamara Gaw Benoît Girardin
FRA: Agenzia internazionale per l’integrità del tennis (ITIA) Organizzazione antidoping
E
Jannik Sinner, Convenuto

DECISIONE DEL TRIBUNALE INDIPENDENTE

A. INTRODUZIONE

  1. L’International Tennis Integrity Agency (“ITIA”) è stata istituita come terzo delegato parte ai sensi del Codice mondiale antidoping, dalla Federazione internazionale di tennis (“ITF”), l’organo di governo internazionale dello sport del tennis e firmatario del Codice. COME il terzo delegato dell’ITF, l’ITIA è responsabile della gestione e amministrazione del Programma antidoping nel tennis (il “TADP”) che istituisce Regole antidoping conformi al codice applicabili ai giocatori che gareggiano in “Eventi coperti”.
  2. Il Tribunale Indipendente (il ‘Tribunale’) è stato istituito ai sensi dell’art 8.1 del TADP, che prevede che sia il Tribunale a determinare la normativa antidoping Violazioni (“ADRV”) commesse ai sensi del TADP.
  3. Il signor Jannik Sinner (il “Giocatore”) è un tennista professionista di 23 anni di San Candido, Alto Adige, Italia. È l’attuale giocatore singolo ATP numero 1 in classifica e come tale è vincolato dal TADP.
  4. Il Giocatore non contesta di essere vincolato al TADP o di essere soggetto alla competenza del tribunale indipendente per risolvere la questione.
  5. Il Giocatore è stato accusato di ADRV ai sensi degli Articoli 2.1 e/o 2.2 del TADP, come un risultato della presenza di metaboliti di Clostebol trovati in due campioni di urina raccolti il 10 marzo 2024, durante la sua partecipazione al BNP Paribas Open di Indian Wells, California, USA (l'”Evento”) (il “Primo Campione”) e un ulteriore campione di urina raccolto 18 marzo 2024, prima della sua partecipazione al Miami Open (il ‘Secondo Campione’).
  6. Clostebol è uno steroide androgeno anabolizzante S1 e una sostanza vietata. In quanto tale, è presenza (o quella dei suoi metaboliti) nel campione del giocatore o il suo utilizzo da parte del giocatore le cosiddette ADRV di “responsabilità oggettiva” rispettivamente ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP (di cui Sezione B, di seguito).
  7. Il Giocatore non contesta che i metaboliti di Clostebol fossero nelle sue urine e quindi lo fa non contestare di aver commesso gli ADRV. Tuttavia, ha fornito una spiegazione per la presenza dei metaboliti di Clostebol nel suo sistema, cosa che secondo lui esiste nessuna colpa o negligenza da parte sua. Di conseguenza, il Giocatore non richiede alcun periodo di squalifica ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 5 LPAT. In alternativa, il Giocatore richiede una riduzione il periodo di squalifica ai sensi dell’articolo 10.6 del TADP, sulla base del fatto che lui non ha avuto alcuna colpa o negligenza significativa. Viene fornito un riepilogo della spiegazione del Giocatore all’interno della Sezione C, di seguito.
  8. Il Giocatore è stato sospeso provvisoriamente dal 4 aprile al 5 aprile 2024 e dal 17 aprile fino al 20 aprile 2024, quando la sospensione è stata di volta in volta revocata a seguito di urgenza domanda presentata al sig. Mark Hovell (il «presidente») sugli atti.
  9. Il 1° agosto 2024, il presidente del comitato indipendente ha nominato il dottor David Sharpe KC Presidente del tribunale indipendente. Lo stesso giorno, il signor Benoit Girardin e la signora Tamara I Gaw furono incaricati di formare il Tribunale Indipendente (il “Tribunale”) che avrebbe ascoltato e determinare la controversia.
  10. Il Tribunale ha condotto un’udienza orale ibrida (con gli arbitri e i legali rappresentanti presenti di persona e con testimoni che testimoniano tramite collegamento video) su 15 agosto 2024. La signora Louise Reilly (di persona) e i signori Nicolas Zbinden (a distanza) e Robert Kerslake (a distanza), avvocato presso Kellerhals Carrard ha rappresentato l’ITIA. SM Kendrah Potts, avvocato, insieme ai signori Jamie Singer e George Cottle, avvocati in On-gioco la legge rappresentava il Giocatore. (Congiuntamente, le “Parti”.)
  11. Il Tribunale è grato ad entrambe le parti e ai loro avvocati per il loro aiuto scritto e orale osservazioni, per la loro collaborazione nel concordare sostanzialmente i fatti rilevanti e nella gestione di questo procedimento. Il Tribunale riconosce anche l’assistenza fornita dalla Dott.ssa Lara Fasoli, che ha interpretato in inglese e italiano e Sport Risoluzioni, nel suo in qualità di Segretariato indipendente, ai sensi della Regola 1.1 delle Norme Procedurali Disciplina dei procedimenti TADP dinanzi a un tribunale indipendente.

B. QUADRO GIURIDICO

12. L’ITIA ha accusato il Giocatore di violazione dell’articolo 2.1 del TADP, in cui si afferma che il di seguito è riportato un ADRV: “La presenza di una sostanza vietata o di uno qualsiasi dei suoi metaboliti o Segnalini nel Campione di un Giocatore, a meno che il Giocatore non stabilisca che tale presenza lo sia coerenti con una TUE [Esenzione per Fini Terapeutici] concessa ai sensi dell’art 4,4”; essendo “dovere personale di ogni Giocatore assicurarsi che non entri alcuna Sostanza Proibita il loro corpo”.

13. L’ITIA ha inoltre accusato il Giocatore di una violazione dell’Articolo 2.2 “Utilizzo” del TADP, che coinvolge “Uso o tentativo di utilizzo da parte di un giocatore di una sostanza vietata o di un metodo proibito, a meno che il Giocatore non dimostri che tale Utilizzo o Tentato Utilizzo è coerente con una TUE concesso ai sensi dell’articolo 4.4”; essendo “dovere personale di ciascun Giocatore garantire”. che nessuna sostanza vietata entri nel loro corpo”.

14 Le ADRV ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP richiedono che il tribunale indipendente sia pienamente soddisfatti del fatto che l’ITIA abbia stabilito ciascuno degli elementi delle ADRV addebitato. Entrambi sono reati di responsabilità oggettiva, senza alcun requisito che l’ITIA lo dimostri fonte della sostanza vietata. In particolare, entrambi gli articoli prevedono che “non è così necessario per dimostrare intento, colpa, negligenza o uso consapevole da parte del Giocatore al fine di stabilire un [ADRV…]; né la mancanza di intenzione, colpa, negligenza o conoscenza una difesa contro un’affermazione [o] un’accusa secondo cui un [ADRV…] è stato commesso”.

15. Pertanto, qualora il Giocatore dovesse stabilire che l’ADRV sulla base degli Articoli 2.1 o 2.2 del TADP non sia stato intenzionale, il periodo di squalifica sarà di due anni. La sanzione è soggetto a eventuale riduzione o sospensione ove il Giocatore stabilisca le modalità in cui una sostanza vietata è entrata nel loro sistema, ai sensi dell’articolo 10.5 o 10.6 del TADP. (Nel nel caso in cui il Giocatore non sia in grado di dimostrare che l’ADRV è stato involontario, il periodo di squalifica è di quattro anni.)

16. L’articolo 2.1.1 del TADP stabilisce che: “È dovere personale di ogni Giocatore assicurarsi che nessuna Sostanza Proibita entri nel suo corpo. I giocatori sono responsabili di qualsiasi sostanza vietata o di qualsiasi suo metabolita o marcatore trovato presente nei loro campioni.

17. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2.1.1 del TADP e della giurisprudenza stabilita nella Giurisprudenza della Corte Arbitrale dello Sport (“CAS”) (come in CAS 2017/ A/ 5301, Errani v. ITF e CAS OG AD 18/004, IIHF v. Ziga Jeglic) il Giocatore è responsabile delle azioni di quelli che li circondano e anche i propri. In particolare, ai fini oggettivamente valutare se un giocatore ha rispettato il proprio dovere di “massima cautela” come richiesto da il TADP (e il Codice mondiale antidoping (“WADC”), il Tribunale valuterà le azioni del Giocatore e dei suoi amici, allenatori, parenti, medici o altro membri della loro squadra a cui hanno affidato una parte dell’attività antidoping responsabilità.

18. Gli articoli 10.2.1 e 10.2.2 del TADP prevedono che: “10.2 […] Il periodo di squalifica imposto per una violazione delle regole antidoping ai sensi degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6 che rappresenta la prima infrazione doping del Giocatore […] sarà il seguente, soggetto a: alla eventuale eliminazione, riduzione o sospensione ai sensi degli articoli 10.5, 10.6, o 10.7.

10.2.1 [… Il] periodo di squalifica sarà di quattro anni:

10.2.1.1 laddove la violazione delle norme antidoping non comporti a Sostanza specificata o metodo specificato, a meno che il giocatore […] stabilisce che la violazione delle regole antidoping non è stata intenzionale […] 10.2.2 Se l’Articolo 10.2.1 non si applica, allora […] il periodo di squalifica sarà due anni.”

Pertanto, la sanzione di riferimento è di quattro anni di squalifica, a meno che il Giocatore non confuti la stessa presunzione di dolo, nel qual caso la sanzione è ridotta a due anni.

  1. L’articolo 10.2.3 del TADP prevede che: “Come utilizzato nell’Articolo 10.2, il termine ‘intenzionale’ è inteso a identificare quei Giocatori […] che tengono una condotta che sapevano costituire una violazione delle regole antidoping o che sapevano che esisteva un rischio significativo che la condotta potesse costituire o risultare in una violazione delle norme antidoping e hanno manifestamente ignorato tale rischio”.
  2. L’Articolo 10.5 del TADP prevede l’eliminazione del periodo di squalifica per motivazione senza colpa o negligenza. L’articolo 10.6 del TADP prevede la riduzione del periodo di Squalifica per colpa o negligenza non grave.
  3. Sono definiti i termini “nessuna colpa o negligenza” e “nessuna colpa o negligenza significativa”. nell’Appendice Uno del TADP come segue:

“Nessuna colpa o negligenza. Il Giocatore […] stabilendo di non sapere o sospettare, e non avrebbe potuto ragionevolmente saperlo o sospettarlo nemmeno esercitando la massima cautela attenzione, che avevano utilizzato o gli era stata somministrata la Sostanza Proibita o Proibito Metodo o altrimenti violato una regola antidoping. […] per qualsiasi violazione dell’articolo 2.1 il Il giocatore deve anche stabilire in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo sistema.”

“Nessuna colpa significativa o negligenza. Il Giocatore […] stabilisce che la sua Colpa o Negligenza, se considerata nella totalità delle circostanze e tenendo conto dei criteri per l’assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione delle regole antidoping. […] per qualsiasi violazione dell’Articolo 2.1 il Giocatore deve anche stabilire in che modo la Sostanza Vietata è entrata nel suo sistema.”

  1. Per sostenere un’eccezione di assenza di colpa (significativa) o negligenza, il Giocatore è tenuto a dimostrare l’origine della sostanza vietata sulla “bilancia delle probabilità”. Questo onere giace esclusivamente sul Giocatore – vedere CAS 2012/A/2759 Rybka c. UEFA, paragrafi 11.31 – 11.32 e CAS 2014/A/3820 WADA c. Damar Robinson & JADCO, paragrafo 16. Non è sufficiente affinché un atleta identifichi semplicemente una potenziale fonte; devono dimostrarlo la fonte potrebbe aver causato l’effettivo risultato negativo. Per soddisfare l’onere, un Giocatore deve dimostrare non solo “la via di amministrazione” della sostanza (es ingestione) ma anche “le circostanze di fatto in cui è avvenuta la amministrazione”, cioè quando e come la sostanza è entrata nel suo organismo – vedere CAS 2010/A/2277 La Barbera c. IWAS.
  2. Il dovere di “massima cautela” si trova nella definizione WADC e nella definizione TADP di “Nessuna colpa o negligenza”, che afferma che non vi è “nessuna colpa o negligenza” da parte dell’atleta “Non sapeva né sospettava, e non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare nemmeno con l’esercizio della massima cautela, che lui o lei aveva utilizzato o gli era stato somministrato la sostanza vietata o metodo proibito o violato in altro modo una norma antidoping”. In CAS 2011/A/2518 Kendrick c ITF, paragrafo 10.14, si è ritenuto che ciò significasse che l’atleta dovrebbe fare tutto ciò che è in suo potere per evitare di ingerire qualsiasi sostanza vietata.
  3. Per sostenere un’eccezione di assenza di colpa o negligenza, l’atleta deve dimostrare di aver rispettato pienamente con quel dovere, cioè, che ha fatto ogni sforzo immaginabile per evitare di prendere un divieto sostanza e che la sostanza è entrata nel suo organismo nonostante tutte le dovute precauzioni da parte sua.
  4. Il termine “Amministrazione” è definito nell’Appendice Uno del TADP come “fornire, supervisione, facilitare o altrimenti partecipare all’utilizzo o al tentativo di utilizzo da parte di un’altra persona di una sostanza vietata o metodo proibito. Tuttavia, questa definizione non include le azioni del personale medico in buona fede che coinvolgono una sostanza vietata o vietata Metodo Utilizzato per scopi terapeutici reali e legali o altra giustificazione accettabile, e non include azioni che coinvolgono sostanze proibite che non sono proibite Test fuori competizione a meno che le circostanze nel loro insieme non lo dimostrino. Le sostanze proibite non sono destinate a scopi terapeutici reali e legali né lo sono destinati a migliorare le prestazioni sportive”.
  5. L’“Uso” è definito nell’Appendice Uno del TADP come “utilizzo, applicazione, ingestione, iniezione o consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o Metodo proibito.”
  6. Il Commento all’Articolo 10.5 del WADC afferma che “Nessuna colpa o negligenza non è applicabile nelle seguenti circostanze. . . (b) la Amministrazione di una sostanza vietata dal medico personale o dall’allenatore dell’Atleta senza rivelarlo all’Atleta (Atleti sono responsabili della scelta del personale medico e della consulenza del personale medico che non può essere loro somministrata alcuna sostanza vietata)…”.
  7. Quando viene irrogata una sanzione, il periodo di squalifica decorre dalla data della decisione viene emessa, a condizione che qualsiasi periodo di sospensione provvisoria scontato dal Giocatore debba essere emesso essere accreditato sul totale del periodo di ineleggibilità da scontare, ai sensi dell’art 10.13.
  8. Inoltre, l’Articolo 9.1 del TADP prevede che un’ADRV “commessa da un Giocatore in connessione con o derivante da un test in gara porta automaticamente alla squalifica del risultati ottenuti dal Giocatore nella Competizione in questione, con tutti i conseguenti conseguenze, inclusa la decadenza di eventuali medaglie, titoli, punti in classifica e Montepremi ottenuto dal Giocatore in quella Competizione.”
  9. L’Articolo 10.10 del TADP prevede che “salvo diversa disposizione, oltre alla squalifica dei risultati di cui agli articoli 9.1 e 10.1, qualsiasi altro risultato ottenuto dal Giocatore nelle competizioni che si svolgono nel periodo che inizia alla data in cui è stato raccolto il campione in questione o in cui si è verificata un’altra violazione delle regole antidoping e fino al termine di qualsiasi periodo di sospensione provvisoria o squalifica, decadranno eventuali medaglie, titoli, classifiche punti e premi in denaro.
  10. L’Articolo 19.2 del TADP stabilisce che “[l]i commenti che annotano varie disposizioni del Codice saranno utilizzati per interpretare il Codice” e il TADP 19.6 prevede che “[l]o Scopo, Ambito, e Organizzazione del Programma Mondiale Antidoping e del Codice e Appendice 1, Definizioni, costituiscono parte integrante del Codice.”

C. SINTESI DEI FATTI

32. Le Parti hanno concordato la seguente sintesi dei fatti.

33. In data 12 o 13 febbraio 2024, il signor Umberto Ferrara, preparatore atletico del Giocatore, ha acquistato un spray medico con il marchio “Trofodermin” utilizzato per curare i tagli (lo “Spray”). Trofodermin è disponibile al banco in Italia e non richiede prescrizione medica (a differenza della maggior parte degli altri paesi). Il signor Ferrara ha fornito un estratto conto bancario che conferma l’avvenuto pagamento un acquisto presso la Farmacia SS Trinità di Bologna, Italia, datato 13 febbraio 2024 (ma suggerendo che l’acquisto sia stato effettuato il 12 febbraio 2024). Trofodermin contiene la sostanza vietata conosciuta come Clostebol.

34. All’inizio di marzo 2024, il Giocatore stava gareggiando all’evento di Indian Wells, negli Stati Uniti. A Indian Wlles erano presenti anche il sig. Ferrara e il signor Giacomo Naldi, fisioterapista del Giocatore, insieme ad altri membri dell’entourage del Giocatore che alloggiavano tutti nella stessa villa.

35. Il signor Ferrara e il signor Naldi hanno confermato che durante l’evento il signor Ferrara aveva il Trofodermin spry tra i suoi effetti personali, nella sua borsa da bagno situata nel suo bagno della villa.

36. La mattina del 3 marzo 2024, il sig. Naldi ha frugato nella borsa terapeutica e si ha tagliato il dito della mano sinistra con un bisturi (usato per trattare i calli sui piedi del Giocatore). Il taglio sanguinava, così il signor Naldi ha messo una benda sul dito, che ha tenuto sul dito per due giorni fino al 5 marzo 2024. Sebbene vi siano alcune discrepanze in relazione alla precisione dove e quando è avvenuto il taglio, tutti i testimoni che hanno osservato l’incidente sono d’accordo su come è avvenuto il taglio (vale a dire, tramite un bisturi nella borsa terapeutica del signor Naldi) e che questo era il 3 marzo 2024.

37. Il Giocatore dichiara di non essere stato a conoscenza dell’infortunio del sig. Naldi fino alla sera del 3 marzo 2024, quando ha avuto una seduta con il signor Naldi e ha visto il suo dito fasciato. Il signor Naldi ha detto al Giocatore che si era tagliato. All’epoca il Giocatore chiese se il signor Naldi avesse utilizzato qualcosa per curare l’infortunio, al che il sig. Naldi ha risposto “no”.

38. Il 5 marzo 2024, tolta la benda, il sig. Ferrara lo ha raccomandato al signor Naldi di usare il Trofodermin sulla sua ferita per le sue qualità curative e antisettiche. C’è una discrepanza tra il sig. Ferrara e il sig. Naldi in relazione al fatto che il sig. Ferrara abbia dato o meno un avvertimento antidoping al Sig. Naldi nel momento in cui il Sig. Ferrara ha consigliato il prodotto. Il giocatore non era a conoscenza del fatto che il signor Ferrara avesse lo Spray o che il signor Naldi lo usasse.

39. La bomboletta di Spray era stata precedentemente tolta dalla sua confezione. Il signor Naldi ammette di non aver controllato il contenuto dello Spray né di aver visto quello presente sull’etichetta dello Spray contenitore era “Clostebol”. Il signor Naldi afferma di non essere a conoscenza del fatto che il progetto Spray conteneva Clostebol.

40. Il signor Naldi ha confermato di aver utilizzato il Trofodermin Spray ogni mattina dal 5 marzo 2024 fino 13 marzo 2024. Il signor Naldi e il signor Ferrara hanno entrambi confermato che lo spray è stato utilizzato solo nel bagno privato di Ferrara.

41. Tra il 5 e il 13 marzo 2024, il sig. Naldi ha effettuato massaggi su tutto il corpo del Giocatore e applicato bende colloidali ai suoi piedi. Il signor Naldi ha effettuato entrambi questi trattamenti quotidianamente durante questo periodo. Ha confermato di non aver utilizzato guanti durante lo svolgimento dei trattamenti.

42. Il Giocatore soffre di una condizione della pelle chiamata Dermatite Psoriasiforme sui piedi e schiena e di conseguenza la sua pelle è molto pruriginosa, il che spesso porta a grattarsi e può causare piccoli tagli e piaghe sulla schiena e sui piedi. Questo è stato il caso di Indian Wells.

43. La sera del 9 marzo 2024, il sig. Naldi ha effettuato al Giocatore un massaggio completo del corpo utilizzando oli per un’ora/un’ora e mezza. Il sig. Naldi ha eseguito anche gli esercizi di mobilizzazione dei piedi dovuti ad un problema alla caviglia del Giocatore.

44. La mattina del 10 marzo 2024, il sig. Naldi ha curato i piedi e la caviglia del Giocatore. Il signor Naldi afferma che avrebbe applicato due spruzzi di Trofodermin Spray su quel dito la mattina e non riesce a ricordare di essersi lavato le mani tra una spruzzata e l’altra prima di trattare i piedi del Giocatore.

45. Avendo intervistato il Giocatore due volte, l’ITIA accetta che il Giocatore non fosse a conoscenza che:
– A. Il signor Ferrara aveva in suo possesso il Trofodermin Spray nella villa;
– B. Il Trofodermin Spray conteneva una sostanza vietata;
– C. Il signor Naldi ha usato Trofodermin Spray per curare il suo dito tagliato.

46. La sera del 10 marzo 2024, il Primo Campione è stato prelevato al giocatore Giocatore dopo la partita. Il primo campione ha restituito un Risultato Avverso (“AAF”) per il metabolita Clostebol (comunemente indicato come metabolita M1) in una concentrazione di 121 pg/ml (aggiustata a 86 pg/ml quando si utilizzava un peso specifico normale applicato).

47. La mattina presto del 18 marzo 2024, il Secondo Campione, è stato raccolto un campione di urina Fuori competizione da parte del giocatore. Il secondo campione ha restituito un AAF per il file Metabolita di Clostebol in una concentrazione di 122 pg/ml (aggiustata a 76 pg/ml quando un valore normale è stato applicato il peso specifico).

48. Tre esperti scientifici, il professor Jean-François Naud, il dottor Xavier de la Torre, e il professor David Cowan hanno confermato che la contaminazione involontaria da parte del signor Naldi nel trattamento nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 13 marzo 2024 secondo le modalità descritte potrebbe spiegare la presenza dei metaboliti di Clostebol nel sistema del Giocatore.

D. SPIEGAZIONE DEL GIOCATORE

49. La spiegazione del Giocatore è esposta sopra nella sintesi dei fatti. Il Giocatore sostiene di non avere alcuna colpa o negligenza poiché non sapeva o sospettava (e non poteva ragionevolmente sapere e sospettare anche con l’esercizio della massima cautela) che lui aveva utilizzato o era stato contaminato da una sostanza vietata in seguito a un massaggio del signor Naldi.

50. L’ITIA accetta sulla base di un equilibrio di probabilità la veridicità del conto del Giocatore fonte, sulla base (i) delle prove documentali e testamentarie fornite dal Giocatore, (ii) le trascrizioni di dieci interviste effettuate dagli investigatori ITIA con il Giocatore e membri della sua squadra e (iii) i pareri di tre esperti antidoping.

51. Conformemente alla sintesi dei fatti concordata, l’ITIA ha quindi accettato, in merito standard appropriato (stabilito nel paragrafo 22, sopra), che il Giocatore ha assolto il suo onere della prova relativo all’origine della sostanza vietata.

E. CONTESTO PROCEDURALE

52. Con lettera di preavviso dell’ITIA, datata 4 aprile 2024 (il “Primo avviso dell’ITIA”), l’ITIA ha informato il Giocatore che era stato segnalato un AAF in relazione al Primo Campione. Il Giocatore è stato provvisoriamente sospeso dall’ITIA con effetto dal 4 aprile 2024 ai sensi all’articolo 7.12.1 del TADP 2024.

53. Nello stesso giorno, il Giocatore ha presentato istanza urgente di sospensione provvisoria del provvedimento. La domanda è stata accolta dal Presidente il quale ha confermato che, valutate le probabilità, era soddisfatto dalla prova presentata dal Giocatore, dalle dichiarazioni del laboratorio e dalle osservazioni scritte dalle parti, e che provvisoriamente la sospensione dovrebbe essere revocata.

54. Il Giocatore è successivamente risultato positivo al Clostebol e/o ai suoi metaboliti, in seguito al Secondo Campione il 18 marzo 2024.

55. Con lettera di preavviso dell’ITIA, datata 17 aprile 2024 (il “Secondo avviso di ITIA”), l’ITIA ha informato il Giocatore che era stato segnalato un AAF in relazione al Secondo Campione. Il Giocatore è stato provvisoriamente sospeso dall’ITIA con effetto dal 17 aprile 2024 ai sensi del TADP articolo 7.12.1.

56. Lo stesso giorno, il Giocatore ha presentato una seconda domanda urgente di revoca della sospensione. Il ricorso è stato accolto dal Presidente in data 24 aprile 2024. Il presidente ha confermato che, a giudicare dalle probabilità, era pienamente soddisfatto dal prove indicate del Giocatore, dalla dichiarazione del laboratorio fornita dall’ITIA, dall’articolo di ricerca accademica fornito dal laboratorio e dalle comunicazioni scritte delle parti; qualsiasi periodo di squalifica che potrebbe altrimenti essere imposto al Giocatore per l’ADRV asserito rischia di essere completamente eliminato con l’applicazione dell’art 10.5.

57. L’ITIA ha organizzato e condotto interviste con il Giocatore e il suo team di supporto in Italia e online durante il periodo intermedio e ho anche chiesto consulenza scientifica a due esperti esperti riconosciuti prima dell’emissione dell’avviso di addebito.

58. Il 29 maggio 2024, il Giocatore ha fornito una risposta alle Lettere di Pre-Caricamento inviate il 4 aprile 2024 e 17 aprile 2024.

59. Considerata la risposta, l’ITIA ha emesso un avviso di addebito del 30 maggio 2024, addebitando al Giocatore ADRV ai sensi dell’Articolo 2.1 e/o 2.2 del TADP per gli AAF in il Primo Campione e il Secondo Campione.

60. In data 19 giugno 2024 il Giocatore ha risposto all’avviso di addebito fornendo all’ITIA comunicazioni dettagliate che spiegano le circostanze dell’AAF e chiedono una risoluzione al procedimento per assenza di colpa o negligenza o, in subordine, non Colpa grave o negligenza. Il Giocatore ha fornito documenti per corroborare quanto affermato spiegazioni in esso contenute.

61. Oltre ad aver concordato la sintesi dei fatti, le Parti hanno concordato anche una procedura accelerata trattazione della questione e un calendario procedurale.

F. PROVA DI ESPERTI

62. Il Tribunale si avvale delle perizie di tre esperti indipendenti:

Il professor Jean-François Naud, direttore del laboratorio accreditato WADA di Montreal, Canada; Dott. Xavier de la Torre, Vicedirettore e Direttore del Laboratorio (Vicedirettore scientifico) del laboratorio accreditato WADA a Roma, Italia; e Professore David Cowan, professore emerito presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Analitiche e Scienze forensi al King’s College di Londra (“KCL”) ed ex capo della WADA-laboratorio accreditato presso KCL a Londra, Regno Unito. L’identità del Giocatore non lo era conosciuto da due degli esperti.

  1. Il Professor Naud ha concluso che, sulla base del Primo Campione, la probabilità che la spiegazione del Giocatore sia plausibile è “davvero alta. La concentrazione approssimativamente stimata di 100 pg/ mL è una piccola concentrazione e potrebbe essere ottenuta mediante contaminazione incrociata come pubblicato nella letteratura scientifica”. Considerando, anche, il Secondo Campione e nello specifico la sua specificità gravità (1.032) e la bassa concentrazione di Clostebol rilevata è simile alla precedente AAF, il professor Naud ha affermato che “è possibile che il secondo risultato dell’AAF provenga dal stessa amministrazione/ contaminazione riportata dal primo AAF.”
  2. Dott. Xavier de la Torre, sulla base dei dati riportati in letteratura e dei dati ottenuti negli esperimenti condotti nel suo laboratorio, ritiene plausibile che i risultati del Primo Campione e Secondo Campione del Giocatore sono “il risultato di una contaminazione provocata dall’attività del fisioterapista”, che all’epoca aveva in cura il Giocatore, quando sono stati raccolti i campioni.
  3. Il professor David Cowan conclude che la spiegazione del Giocatore per il ritrovamento dei metaboliti di Clostebol nel Primo Campione e nel Secondo Campione, inconsapevolmente contaminato dal suo fisioterapista che stava usando Trofodermin lo spray contenente 5 mg/ml di Clostebol Acetato risulta “del tutto plausibile sulla base della spiegazione fornita e le concentrazioni identificate dal Laboratorio. Anche se il la amministrazione fosse stata intenzionale, è probabile che le quantità minime siano state somministrate non avrebbe avuto […] alcun effetto rilevante di doping o di miglioramento delle prestazioni sul Giocatore.” Inoltre, non riesce a trovare “nessuna prova a sostegno di qualsiasi altro scenario”.
  4. Le prove degli esperti sono generalmente allineate e le parti hanno concordato che le relazioni possono essere messi in prova ed esaminate dal Tribunale.

G. OSSERVAZIONI DELLE PARTI

67. Prima dell’udienza, le parti ci hanno fornito quantità molto consistenti di documentazione, comprese le prove testimoniali (di fatto e di esperti) e la giurisprudenza.

68. Questa sezione riassume i principali fatti rilevanti, le accuse e le argomentazioni giuridiche basate sulle memorie scritte, sulle memorie orali e sulle prove presentate dalle parti nei procedimenti. Sebbene il Tribunale abbia considerato l’insieme delle parti e le osservazioni, essa si riferisce qui solo agli elementi che ritiene necessari per spiegare il proprio ragionamento.

(a) L’ITIA

  1. L’ITIA ammette di non essere stato in grado di confutare la fonte suggerita dal Giocatore Clostebol seguendo le sue indagini e i pareri scientifici indipendenti forniti e ha concordato un riassunto dei fatti con i rappresentanti legali del Giocatore. L’ITIA sostiene che per il Giocatore eviti il periodo di squalifica altrimenti applicabile di quattro anni, il Tribunale deve essere pienamente soddisfatto che il Giocatore abbia stabilito il percorso di cui sopra della amministrazione di Clostebol è “più probabile che no”. L’ITIA accetta che sia il caso.
  2. Se il Tribunale accetta che la fonte sia stata dimostrata sulla base delle probabilità, la questione principale da considerare da parte del Tribunale è se il Giocatore abbia il diritto di fare affidamento alle disposizioni dell’Articolo 10.5 sulla base del fatto che le azioni del suo fisioterapista e/o il preparatore atletico non può essere attribuito a lui. L’ITIA afferma che il punto di partenza per questo L’analisi consiste nel valutare se il Commento all’Articolo 10.5 (il “Commento”) si applica a questo caso caso. Il Tribunale rileva che il Commento appare solo nel WADC (non nel TADP), e che è destinato ad applicarsi solo in circostanze eccezionali. Se il Tribunale ritiene che il Commento non si applica, resta aperto un esito di Nessuna Colpa o Negligenza. Un ulteriore esame da parte del Tribunale per determinare se il Giocatore non ha commesso alcuna colpa o Negligenza nell’analisi dei fatti e alla luce della giurisprudenza. Tuttavia, se il Tribunale ritiene che il Commento si applichi a queste circostanze fattuali, del Giocatore non è stato quindi possibile stabilire con successo l’assenza di colpa o negligenza. In tal caso, il Tribunale dovrà quindi solo valutare il periodo di squalifica appropriato.
  3. L’ITIA sostiene che la prima questione relativa all’applicazione del Commento all’art 10.5 è se le azioni del Sig. Naldi rientrino nell’ambito del Commento, in quanto il commento si applica espressamente al “medico personale o allenatore” del Giocatore. Mentre lo è riconosciuto che il signor Naldi è un fisioterapista (e non un medico di per sé), il trattamento fornito dal Sig. Naldi al Giocatore può, in determinate circostanze, essere preso in considerazione simile a quello che verrebbe fornito da un medico o allenatore personale. Inoltre, il Giocatore sarebbe altrettanto selettivo e attento alle sue competenze e professionalità in materia fisioterapista come farebbe con un medico curante o un membro del suo staff medico. A tal riguardo, il Tribunale può ritenere, tutto sommato, che il sig. Naldi debba essere curato equiparato a un medico o formatore personale ai fini dell’applicazione dell’art di cui al Commento. Infine, rispetto a questo tema, il Commento afferma che “Gli atleti sono responsabili della scelta del personale medico…”, pertanto il Commento prevede che esso si applicherà oltre ai medici e esclusivamente ai medici, estendendosi ad altri medici personale.
  4. La seconda questione rispetto all’applicazione del Commento all’articolo 10.5 è se si può dire che al Giocatore sia stata “somministrata” la sostanza vietata. Il giocatore afferma (e l’ITIA lo ha accettato, a seguito di due interviste) di non esserne a conoscenza che il Trofodermin Spray è stato coinvolto in qualsiasi fase del suo massaggio (o altro trattamento). A differenza di altri casi in cui l’atleta sapeva o avrebbe dovuto sapere della somministrazione di un prodotto che potrebbe contenere una sostanza vietata, il Giocatore ha dichiarato che nessuna delle due, né lui né il signor Naldi, erano a conoscenza del fatto che al Giocatore veniva applicata una sostanza vietata.
  5. La definizione di “Amministrazione” comprende: “Fornire, fornire, supervisionare, agevolare o altrimenti partecipare all’Utilizzo o al Tentativo di utilizzo da parte di un’altra persona o di una Persona vietata, sostanza o metodo proibito”. Il Tribunale ritiene che si tratti chiaramente di un’ampia definizione comprensiva. Si precisa inoltre che per uso si intende “l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi cosa vietata Sostanza o Metodo Proibito”, ovvero non comprende un elemento soggettivo e d’uso è stato accettato in questo caso dal Giocatore. La questione chiave, quindi, per il Tribunale sull’applicazione (o meno) della seconda parte del Commento è se il sig. Naldi contaminato inavvertitamente il Giocatore durante un massaggio e/o altri trattamenti abbia “somministrato” sostanza vietata.
  6. L’ITIA espone la giurisprudenza rilevante da considerare in relazione alla domanda del TADP articolo 10.5. Alla fine, tuttavia, l’ITIA accetta che si tratti di una questione di competenza del Tribunale per determinare se il Giocatore ha accertato assenza di colpa o negligenza. Dovrebbe il Tribunale ritiene quindi, ai sensi dell’articolo 10.5 del TADP, il periodo altrimenti applicabile di La ineleggibilità verrebbe eliminata.
  7. L’ITIA sostiene che se il Tribunale stabilisce che il Giocatore non ha stabilito una Colpa o Negligenza, spetterà quindi al Tribunale determinare il grado di Difetto e se è “significativo”. È competenza del Tribunale, ai sensi dell’art 10.6, ridurre la sanzione del Giocatore sulla base dell’assenza di colpa o negligenza significativa “come minimo, un rimprovero e nessun periodo di squalifica, e come massimo, due anni di sospensione.”
  8. L’ITIA afferma che i seguenti fattori sono rilevanti per la valutazione del titolo di colpa imputabile al Giocatore in questo caso:
    – A. Le misure adottate dal Giocatore per reclutare personale appropriato ed esperto in squadra (come indicato nelle sue dichiarazioni dei testimoni).
    – B. Gli sforzi del Giocatore per garantire che il suo entourage fosse istruito sull’antidoping, compreso il non usare sostanze vietate durante il trattamento.
    – C. Il Giocatore chiede al signor Naldi il 3 marzo 2024 se stava usando qualcosa per curare il suo taglio quando l’ha visto per la prima volta ma non ha più controllato se quella rimanesse la posizione (anche se nelle sue dichiarazioni di testimone ha affermato di ritenere che il taglio fosse guarito).
    – D. Il signor Ferrara ha acquistato il Trofodermin Spray e poi ha fornito lo spray al signor Naldi quando il Sig. Ferrara seppe che lo Spray conteneva una Sostanza Vietata e che il signor Naldi avrebbe trattato il Giocatore a mani nude. Il signor Ferrara è una forma fisica allenatore (e un farmacista qualificato) appositamente scelto dal Giocatore per consigliarlo e il team in materia antidoping, ma non è riuscito a garantire che il suo Trofodermin Lo spray non è entrato in contatto con il lettore.
  9. Il sig. Ferrara sapeva che il sig. Naldi avrebbe applicato il Trofodermin Spray a mani nude e sapeva o avrebbe dovuto sapere che il signor Naldi avrebbe successivamente toccato il Giocatore. Pertanto, sia che il sig. Ferrara abbia notificato o meno al sig. Naldi la presenza di una sostanza proibita nello spray, deve essere stato evidente (almeno a lui) che il giocatore ha rischiato di entrare in contatto con una sostanza vietata e successivamente potrebbe farlo risultare positivo.
  10. L’ITIA sottolinea che il sig. Naldi non si è lavato le mani dopo aver utilizzato uno spray medicale trattare le proprie ferite prima di entrare in contatto diretto con la pelle del Giocatore (se avvertito della presenza di una sostanza vietata o altro) e che il sig. Naldi ne era a conoscenza. Il Giocatore aveva tagli e punti di esposizione sulla pelle che il signor Naldi avrebbe trattato. Pertanto, il Giocatore era (anche se a sua insaputa) più esposto a una potenziale contaminazione tramite il contatto pelle a pelle rispetto ad altri.
  11. L’ITIA sostiene che il sig. Naldi non ha letto l’etichetta del prodotto né ha chiesto informazioni quando era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle responsabilità antidoping del Giocatore e solleva la questione se la negligenza dei sigg. Ferrara e Naldi debba essere direttamente imputabile attribuito al Giocatore.
  12. L’ITIA ha fatto riferimento a un numero considerevole di autorità pertinenti del CAS che lo sono non elencati ma sono stati forniti nelle comunicazioni e considerati dal Tribunale raggiungere le sue conclusioni.

(b) Il Giocatore

  1. Il Giocatore sostiene di non aver mai assunto intenzionalmente alcuna Sostanza Proibita e non lo farebbe mai. È oggetto di regolari controlli durante e fuori competizione controlli antidoping e prende molto sul serio le sue responsabilità antidoping, così come la sua squadra.
  2. Per quanto riguarda l’avviso di addebito, la posizione del Giocatore è la seguente:

– A. Accetta che i metaboliti di Clostebol fossero nel suo sistema al momento dei due test positivi che danno origine agli AAF.
– B. Ammette che la presenza dei metaboliti di Clostebol in ogni occasione significa di aver violato l’articolo 2.1 del TADP.
– C. Egli ammette di aver utilizzato Clostebol, secondo la definizione data dal TADP, in violazione delle norme TADP articolo 2.2 di volta in volta.

– D. L’unica questione davanti al Tribunale è se il Giocatore ha commesso colpa o negligenza, e di conseguenza, quali conseguenze, se presenti, dovrebbero essere imposte al Giocatore.

  1. Il Trofodermin Spray è focalizzato sul mercato consumer italiano e oltre il 50% dei procedimenti anti-antidoping relativi al Clostebol sono legati all’Italia. Sembra che ci sia ora un problema riconosciuto per i casi di Clostebol che coinvolgono atleti italiani. Il Giocatore accetta che non può essere intenzione del TADP o del WADC svantaggiare gli atleti di alcune giurisdizioni, eppute questo è l’impatto sul Giocatore. È interessante notare che l’attenzione del giocatore non è mai stata attirata specificamente sul rischio di Clostebol.
  2. La somministrazione di Clostebol deve essere avvenuta nel periodo dell’evento fino a quando non è stato testato, in media, una volta al mese nel corso dei 12 mesi intermedi aprile 2023 e marzo 2024, e nessuno dei test precedenti ha dato luogo ad alcun AAF per Clostebol (o qualsiasi altra sostanza vietata).
  3. Il Giocatore afferma di prestare molta attenzione ed essere orgoglioso di essere un atleta pulito. Ha adottato cautele (esaurientemente dettagliate nelle sue dichiarazioni testimoniali) quando si tratta di antidoping evitando di incorrere in infrazioni della procedura nell’uso di farmaci o integratori.
  4. Il Giocatore sostiene di aver prestato un’attenzione eccezionale nel selezionare e assumere i membri della squadra della massima esperienza e valore. L’ITIA ha avuto l’opportunità di intervistare i membri del team ed è consapevole della loro esperienza e competenza. A differenza di molti nello sport professionsitico, il Giocatore si è anche preso cura di garantire che non fossero selezionati solo i membri della squadra la loro professionalità e competenza, ma anche il loro contratto formale attraverso contratti professionali. Tali contratti, a loro volta, imponevano loro di adempiere ai propri obblighi al livello più alto, che secondo il Giocatore includeva il rispetto delle norme pertinenti.

Il giocatore afferma di aver preso la propria responsabilità nei confronti dei membri della sua squadra in modo eccezionalmente serio e ha adottato misure adeguate per garantire il mantenimento di standard elevati. I due individui con la responsabilità principale di garantire che il Giocatore non abbia inavvertitamente violato i TADP sono il Sig. Ferrara e il Sig. Vittur, l’allenatore del Giocatore, che ne hanno la responsabilità nei diversi aspetti del quadro antidoping.

  1. Il Giocatore sostiene che nelle circostanze specifiche rilevanti per i due AAF non c’era nient’altro che avrebbe potuto realisticamente fare, o che il TADP gli imponeva di fare. L’aveva fatto ha chiesto al signor Naldi come stava trattando il taglio, ha ricevuto una risposta che era vera e pertanto non ha sollevato preoccupazioni. Ha ragionevolmente capito che la questione è stato concluso e che non vi era alcun rischio per lui personalmente.
  2. Clostebol è entrato inavvertitamente nel sistema del Giocatore quando, all’insaputa del Giocatore e dal suo fisioterapista, l’ha trasferito dal suo fisioterapista (che ha utilizzato uno spray contenente clostebol per curare un taglio sul proprio dito) al Giocatore mentre il fisioterapista lo curava lui.
  3. Il problema è che i sigg. Ferrara e Naldi purtroppo non hanno apprezzato le proprie ragioni responsabilità antidoping personali in quanto soggetti al TADP. Sembra che si è verificato un errore di comunicazione tra il Sig. Naldi e il Sig. Ferrara a seguito del quale il Sig Naldi non si rendeva conto che lo Spray conteneva una Sostanza Proibita. Il giocatore riconosce di avere l’obbligo di essere responsabile delle azioni della sua squadra, ma lui ha assolto tale responsabilità con tutte le misure adottate nell’accurata selezione i membri del suo team, imponendo loro obblighi professionali, impressionandoli l’importanza di rispettare il TADP e di garantire che siano tutti pertinenti informazioni per svolgere il proprio ruolo. Avendo preso queste precauzioni, il Giocatore non dovrebbe farlo essere ritenuto responsabile dell’errore del Sig. Ferrara e/o del Sig. Naldi.
  4. Il Giocatore sostiene che questa opinione è supportata dal noto caso CAS di Maria Sharapova, CAS 2016/A/4643, Maria Sharapova contro ITF che, a sua volta, ne seguì un’altra Decisione CAS CAS 2014/A/3591, Sheikh Hazza Bin Sultan Bin Zayed Al Nahyan contro FEI, in cui si stabiliva che gli atleti non dovevano essere considerati colpevoli degli errori dei tesserati della loro squadra, a condizione che abbiano prestato la dovuta attenzione. Il collegio CAS, nel caso Sharapova, ha affermato che, al paragrafo 85:

“Se, invece, viene commessa una violazione delle norme antidoping, il fatto oggettivo è il terzo il fatto del soggetto è imputato all’atleta, ma la sanzione resta commisurata come colpa personale o negligenza dell’atleta nella scelta e nella supervisione di tale terzo parte o, in alternativa, per propria negligenza nel non aver verificato o controllato la stessa ingestione della sostanza vietata. In altre parole, la colpa da valutare non è quella effettuata dal delegato, ma per colpa dell’atleta nella sua scelta. Ne risulta, come ha affermato il convenuto, che un giocatore che delega la propria attività antidoping e responsabilità verso un altro è in colpa se lui/ lei sceglie come sua una persona non qualificata delegare, se non lo istruisce adeguatamente o non stabilisce procedure chiare, deve farlo seguire nello svolgimento del proprio incarico, e/ o se non esercita su di lui vigilanza e controllo nello svolgimento dell’incarico. Anche il Panel concorda con tale approccio”.

  1. La tesi del Giocatore è che rispetto al primo aspetto la sua selezione e supervisione di un terzo, il signor Ferrara, che avesse la competenza e l’esperienza necessarie non è qualcosa per cui può essere colpevole. Signor Ferrara, laureato in farmaceutica tecnologia/farmacologia, è un allenatore di fitness leader, con contratto professionale, a cui sono stati chiariti i doveri e le responsabilità nei confronti del Giocatore. Si sostiene che la seconda parte non è rilevante dato che il Giocatore non aveva alcuna conoscenza di una cosa Proibita La sostanza era perfino nelle sue vicinanze. Non è la gravità dell’errore del sig. Ferrara che Il giocatore è responsabile solo della sua scelta di nominare il signor Ferrara, in primo luogo, e della sua supervisione su di lui. A questo proposito, si sostiene che il Giocatore ha chiaramente agito in modo appropriato.
  2. Sebbene l’errore del signor Ferrara nel portare il Trofodermin Spray nelle vicinanze del Giocatore, era sconosciuto al Giocatore, resta il fatto che ha delegato i poteri al signor Ferrara per garantire che tale prodotto non contenga una sostanza vietata. Il Giocatore suggerisce che tale delega è del tutto ragionevole nello sport professionistico e viene nuovamente spiegato il ragionamento del CAS nel caso Sharapova.
  3. Il Giocatore sostiene di aver delegato le sue responsabilità antidoping a soggetti che erano qualificati per quel ruolo con le informazioni appropriate richieste per svolgerlo, come ad esempio come il signor Ferrara e il signor Vittur. Avendo agito in modo appropriato e in conformità con l Sharapova, si sostiene che il Giocatore non dovrebbe quindi essere responsabile per le azioni di Ferrara nella valutazione della sua colpa. Non dovrebbe essere ritenuto responsabile di un fatto inspiegabile ed errore fuori carattere dell’onorevole Ferrara.
  4. Non vi è alcuna indicazione che il Giocatore abbia deliberatamente cercato di ingerire Clostebol o ricevere alcun miglioramento delle prestazioni da ciò. Si sostiene di sì ha scaricato il suo onere, secondo lo standard della bilancia delle probabilità, per dimostrare che non lo aveva fatto agire con l’intenzione di farsi somministrare inavvertitamente Clostebol. Ciò significa che il punto di inizio di qualsiasi periodo di squalifica dovrebbe ora essere considerato pari a due anni.
  5. Il Giocatore può far eliminare completamente qualsiasi periodo di squalifica applicabile, se può dimostrare di non avere alcuna colpa o negligenza per gli ADRV. Accetta il TADP. L’articolo 10.5 prevede un rimedio eccezionale ma afferma che le sue circostanze sono chiare eccezionale e più che giustificare un risultato senza colpa o negligenza
  6. Il Giocatore ha spiegato come il Clostebol è entrato nel suo sistema. Lo sostiene sul fatti concordati che non sapeva o sospettava di aver utilizzato o di cui gli era stato somministrato Clostebol. Si sostiene inoltre che semplicemente non esiste alcuna base per affermare che avrebbe dovuto saperlo o sospettato, anche con l’esercizio della massima cautela, di aver utilizzato o gli era stato somministrato Clostebol. Non c’era motivo per il Giocatore di percepire il rischio nel fatto che il sig. Naldi continuasse a trattarlo regolarmente. Inoltre, la situazione è un esempio unico, o almeno molto raro, di una situazione in cui l’atleta non ha acconsentito all’atto che alla fine ha portato ai loro AAF.
  7. Il Giocatore fa affidamento su una serie di decisioni del CAS relative all’assenza di colpa o negligenza compreso:
    – A. CAS 2005/A/847 Hans Knauss contro FIS.
    – B. CAS 2009/A/1926 e 1930 ITF contro Richard Gasquet. Il signor Gasquet è un professionista tennista e la sostanza vietata in questione era la cocaina.
    – C. CAS 2019/A/6482 Gabriel da Silva Santos contro Fédération Internationale de Natation. Il signor Santos era un nuotatore professionista e la sostanza vietata in questione era Clostebol.
    – D. ITIA contro Marco Bortolotti. Il signor Bortolotti è un tennista professionista e la sostanza in questione era ancora Clostebol.
    – E. Autorità antidoping degli Stati Uniti contro Katerina Nash – La signora Nash è una professionista ciclista e la sostanza vietata era la capromorelina.
  8. La disposizione dell’Articolo 10.5 del TADP non ha alcuna rilevanza per il Giocatore come chiaramente implica che “il medico personale o il formatore” (intendendo, in questo contesto, il signor Naldi) ne è consapevole stanno somministrando una sostanza vietata.
  9. Il commento all’Articolo 10.5 dovrebbe essere strettamente limitato ai medici, vale a dire qualificati in campo medico medici e formatori. In caso di dubbio, esso deve essere interpretato “contra”. proferentum’ contro l’ITIA. Il Clostebol è stato inavvertitamente inserito nel corpo del Giocatore a seguito di un trattamento e bendaggio fornito da un fisioterapista e dal Commento non si applica in tali circostanze. Per Somministrazione non può intendersi contaminazione involontaria e non riconosciuta del Giocatore da parte di Clostebol durante un massaggio e/o bendaggi. Di conseguenza, il Commento non dovrebbe essere utilizzato per escludere il Giocatore basandosi sull’Articolo 10.5.
  10. Il Giocatore identifica anche la discrepanza tra “A” e “a” tra la formulazione del Commento WADC (“Amministrazione”) e la formulazione della definizione TADP di “No Colpa e negligenza” (“amministrazione”). Questo è importante in quanto “Amministrazione” è maiuscola rientra nella definizione estesa stabilita sia nel WADC che nel TADP mentre quelli inferiori il caso “a” è il normale significato quotidiano. Il Giocatore sostiene che se si considera “No Colpa”, è necessario applicare il significato quotidiano (e non il termine definito di “Amministrazione”).

H. L’UDIENZA

101. L’udienza si è svolta come evento ibrido tra i membri del Tribunale, le parti rappresentanti e la segreteria del tribunale indipendente presenti all’udienza camera. Erano presenti i testimoni, il traduttore e altri rappresentanti delle parti da remoto. Diversi osservatori hanno partecipato di persona e da remoto.

102. Le Parti hanno convenuto che le relazioni degli esperti scientifici debbano essere ammesse come prova e che la loro presenza non era richiesta.

103. Il Tribunale ha ascoltato le testimonianze orali del Giocatore, dei signori Ferrara e Naldi. L’ITIA non ha chiesto al Tribunale Indipendente di ascoltare altri testimoni. Ai legali di ciascuna Parte è stata data la possibilità di presentare osservazioni orali integrare le loro osservazioni scritte dettagliate con una breve risposta.

I. DISCUSSIONE

(a) Questioni fattuali

104. Sebbene le Parti abbiano concordato molti dei fatti rilevanti relativi alle circostanze per quanto riguarda gli AAF, ci sono una serie di questioni fattuali su cui si è soffermato il Tribunale: alcuni richiesti dalle Parti ed altri essenziali per la corretto determinazione delle accuse antidoping contro il Giocatore.

105. La prima delle questioni sollevate dalle parti riguardava la data in cui il sig. Ferrara aveva acquistato il Trofodermin. Era il 12 o il 13 febbraio 2024 e c’era un discrepanza tra i conti forniti dal signor Ferrara e quelli della banca. Tuttavia, il Tribunale ritiene che non sussista alcuna controversia al riguardo all’effettiva presenza del Trofodermin all’Evento, allora non è necessario risolvere l’apparente discrepanza della data.

106. La seconda questione sollevata dalle parti riguarda il luogo in cui si trovava il sig. Naldi quando si è tagliato un dito. Il Tribunale ha ascoltato le deposizioni del Giocatore, del signor Naldi e del signor Ferrara. Tutti hanno dimostrato che il ferimento è avvenuto all’interno del piccolo locale adibito a loro cure fisioterapiche e “riscaldamento” nella villa occupata dal Giocatore e il suo entourage durante l’Evento. L’unica prova contraria fornita è stata quella del sig Gius, un amico del Giocatore che ha viaggiato con la squadra all’Evento, e che ha segnalato che l’infortunio è avvenuto in un luogo completamente diverso. Il Tribunale, avuta la beneficio dell’udienza orale, ritiene che ciascuno dei testimoni sia stato veritiero, sono rimasti coerenti con le dichiarazioni scritte e non hanno presentato alcuna discrepanza tra la loro versione dei fatti. Alla luce di queste circostanze, il Tribunale è favorevole alla loro testimonianza su quella del signor Gius, che non è stato chiamato a testimoniare, e determina che il signor Naldi si è tagliato un dito nel luogo descritto dal Giocatore, e dai signori Ferrara e Naldi.

107. La terza controversia di fatto individuata dalle Parti riguarda il presunto avvertimento dato da Il Sig. Ferrara al Sig. Naldi, in relazione al Trofodermin Spray, il fatto che lo conteneva Clostebol (una sostanza vietata) e che non deve essere applicato da nessuna parte vicino al Giocatore. Il signor Ferrara, nella sua deposizione, ha chiarito che questo avvertimento è stato dato al signor Naldi, mentre il Naldi nel corso del controinterrogatorio ha dichiarato di non ricordarne alcuno tale avvertimento è stato dato. Il signor Naldi inoltre non ricordava che gli fosse stata fatta una richiesta che avrebbe dovuto usare lo Spray solo nel bagno del signor Ferrara, ma questo lo accettava è stato l’unico posto in cui ha effettivamente applicato lo Spray. Il Tribunale riflette che, tutto sommato, la versione dei fatti del signor Ferrara è più convincente dato che aveva un chiaro ricordo delle istruzioni comunicate rispetto all’ampio non ricordo, il fatto che il signor Ferrara fosse estremamente esperto in materia di antidoping, che lui stesso aveva una formazione farmaceutica e che accettava esclusivamente l’uso dello Spray nel bagno del signor Ferrara era conforme all’avvertimento fornito al signor Naldi. Inoltre, come suggerito dalle Parti, l’apprezzamento del Sig. Naldi per quanto dettogli dal Sig. Ferrara riguardo allo Spray potrebbe essere stato influenzato negativamente dal fatto che fosse arrivato più tardi rispetto agli altri, potrebbe aver sofferto di jet lag e, per di più, era sotto una certa pressione familiare. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il sig. Ferrara abbia fornito un avvertimento al signor Naldi. Il Tribunale accerta inoltre che il motivo dell’ammonizione del sig. Ferrara era infondato di preoccupazione che il Giocatore possa entrare in contatto diretto con Trofodermin piuttosto che con altri possibilità di contaminazione incrociata, che secondo lui poteva essere ben evitata.

108. Il Tribunale ha considerato l’atteggiamento e la pratica del Giocatore in relazione all’antidoping. Il Tribunale ha ascoltato la testimonianza del Giocatore stesso, del signor Ferrara e del signor Naldi su questo tema, oltre all’esame delle varie dichiarazioni e documenti dei testimoni forniti dalle Parti. Il Tribunale ha notato in particolare che il Giocatore ha fornito prove che ha adottato “un approccio estremamente cauto” nei confronti delle questioni antidoping e che lo ha fatto spesso ha chiesto consiglio e conferma ai membri del suo team di supporto che erano entrambi esperto e compreso in materia di antidoping. Il Tribunale rileva i numerosi riferimenti alla consapevolezza antidoping del Giocatore e alle buone pratiche all’interno del prove presentate e nelle comunicazioni scritte fornite dall’avvocato del Giocatore. In particolare, il Giocatore ha indicato di aver assunto il signor Ferrara a causa della sua esperienza in materia di antidoping, compreso il fatto che aveva una formazione in farmacologia. Il giocatore ha fornito un esempio di un incidente verificatosi in un recente torneo, a Madrid, in Spagna, quando ha dovuto rimproverare il signor Naldi per non aver “guardato bene le bottiglie d’acqua” come lui era preoccupato per il rischio di interferenze e che era sicuro che il signor Naldi non permetterebbe che ciò accada di nuovo. Il signor Ferrara, nella sua deposizione, ha confermato di sì una laurea in tecnologia farmaceutica. Ha affermato che ogni volta che il Giocatore doveva prendere un nuovo farmaco o prodotto, chiedeva a cosa servisse e si chiedeva se fosse conforme con requisiti antidoping. Il signor Naldi, nella sua deposizione, lo ha indicato prima del suo impiego da parte del Giocatore, aveva lavorato come fisioterapista per un professionista squadra di basket per sei anni e mezzo, prima di allora aveva lavorato con una squadra di basket professionistica e nella sua clinica di fisioterapia. Lo stabilisce il Tribunale che il Giocatore aveva un elevato livello di consapevolezza in materia antidoping, applicato ad un approccio cauto e che, nelle sue pratiche di assunzione, si sia impegnato con individui di adeguata esperienza. Il Tribunale ritiene inoltre che i signori Ferrara e Naldi discutessero regolarmente di problemi di antidoping emersi rispetto ai loro ruoli individuali, che ciascuno di loro conosceva responsabilità e obblighi e conosceva quelli dell’elenco dell’Agenzia mondiale antidoping. Il Tribunale stabilisce inoltre che il Giocatore aveva ragione ad assumere nella sua squadra figure a conoscenza delle disposizioni antidoping.

109. Il Tribunale ha ascoltato la testimonianza del Giocatore che aveva interrogato il sig. Naldi poco dopo che il sig Naldi ha riportato il taglio al dito e il fatto di indossare una fasciatura. Il giocatore gli ha anche chiesto se il signor Naldi stesse usando “nient’altro”, cosa che ha avuto una risposta corretta in negativo in quel momento. Dato che il signor Naldi ha cominciato ad usare solo il Trofodermin Spray dopo aver effettuato questa indagine e tenendo conto di tutti i documenti pertinenti di prova, il Tribunale ritiene come fatto che il Giocatore non fosse a conoscenza del fatto che:

(a) il signor Ferrara lo era in possesso del Trofodermin Spray;
(b) il signor Naldi stava usando il Trofodermin Spray;
(c) vi fosse alcun rischio antidoping derivante dal trattamento (ad esempio il massaggio e/o la fasciatura dei piedi) ricevuto dal sig. Naldi. Il Tribunale rileva inoltre come dato di fatto che:
(a) il Giocatore non aveva motivo di sospettare che il signor Ferrara fosse in possesso del Trofodermin Spray,
(b) il signor Naldi stava usando Trofodermin Spray,
(c) esisteva un rischio antidoping derivanti dal trattamento ricevuto dal sig. Naldi.

(b) Prove di esperti

110. Il Tribunale rileva che tre esperti indipendenti sono stati consultati per verificare la plausibilità della spiegazione del Giocatore. Due sono stati istruiti dall’ITIA e uno dal Giocatore. Il Tribunale conclude che nessuno di loro ha suggerito che la spiegazione del Giocatore non è coerente con l’analisi scientifica. Allo stesso modo, non vi è alcun suggerimento che la piccola concentrazione nel suo sistema avrebbe avuto un miglioramento delle prestazioni.

(c) Questioni relative alla Lex Sportiva

111. Il Tribunale deve considerare una serie di questioni giuridiche fondamentali derivanti dal TADP e dal CAS giurisprudenza per definire la questione. È opportuno elencarli come sottotitoli e trattarli singolarmente:

– A. È stata trovata una sostanza vietata o uno qualsiasi dei suoi metaboliti o marcatori in uno dei due campioni del giocatore? La risposta a questa domanda è sì e come tale costituisce violazione degli articoli TADP 2.1 e 2.2, posto che entrambi i reati costituiscono materia di responsabilità oggettiva.

– B. Qual è la sanzione in caso di violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del TADP? Come stabilito negli articoli 10.2.1 e 10.2.2 del TADP, la sanzione di riferimento è di quattro anni di squalifica a meno che il Giocatore non confuti la presunzione di intenzionalità. In tal modo casi, la sanzione è ridotta a due anni di squalifica.

– C. La presenza o l’uso di una sostanza vietata è stata intenzionale? Una definizione di “intenzionale” è contenuta nell’articolo 10.2.3 del TADP. Tuttavia, l’ITIA ha accettato che la presenza o l’uso della sostanza vietata non era intenzionale questo caso. Il punto di partenza per l’applicazione della sanzione è un periodo di squalifica di due anni.

– D. Il periodo di squalifica deve essere eliminato o ulteriormente ridotto? Questa questione, che dovrà essere risolta dal Tribunale, è meno semplice: l’articolo 10.5 del TADP prevede l’eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza. L’articolo 10.6 del TADP prevede la riduzione del periodo di squalifica per mancanza di colpa o negligenza significativa (questo non viene analizzato ulteriormente dato le conclusioni relative all’articolo 10.5 del TADP, sopra citato). Il termine “Nessuna colpa o Negligenza” è definito nell’Appendice Uno del TADP. È fondamentale che la formulazione sia considerato con molta attenzione. I termini chiave della definizione sono che il Giocatore deve non “sapere o sospettare” e “non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare nemmeno con l’esercizio della massima cautela” di aver “utilizzato o somministrato la sostanza vietata”. Il Giocatore è inoltre tenuto a dimostrare la provenienza dei prodotti vietati sull’equilibrio delle probabilità, e in questo caso l’ITIA ha accettato la spiegazione del Giocatore cioè che il Clostebol gli è stato trasmesso dalle mani del Sig. Naldi durante la massoterapia e la fasciatura dei piedi successive alla somministrazione di Clostebol al dito del signor Naldi che era stato precedentemente tagliato in un incidente con un bisturi.

112. Il Commento all’Articolo 10.5 del WADC prevede nella sottosezione (b) “l’Amministrazione” di una sostanza vietata da parte del medico personale o dell’allenatore dell’Atleta senza divulgazione all’Atleta (Gli Atleti sono responsabili della scelta del personale medico e di avvisare il personale medico che non può essere loro somministrata alcuna sostanza vietata)”. Il Tribunale ritiene che il commento faccia parte del WADC e che dovrebbe essere fornito un’interpretazione mirata in modo da garantire che l’articolo 10.5 sia conforme al quadro generale scopi e obiettivi del WADC, come previsto dall’articolo 19.2 del TADP. Ciò si traduce in Tribunale ritenendo che l’applicazione del Commento non debba limitarsi a “medico” o “allenatore” ma piuttosto che il Commento va interpretato in questo modo includere qualsiasi professionista sanitario o sportivo autorizzato/qualificato che fornisce farmaci o integratori per un atleta. Il chiaro intento del Commento è garantire che un atleta non possa sottrarsi alla responsabilità semplicemente perché è stata utilizzata una sostanza vietata fornito da un medico di fiducia o da una persona in una posizione simile. L’interpretazione del Tribunale include ma non è limitata a fisioterapisti, chiropratici, farmacisti e/o infermieri. Nel giungere alle conclusioni sull’analisi del Commento, il Tribunale ha preso in considerazione la versione francese della WADC, come sembra fornire un’interpretazione più ampia di “trainer” rispetto a quella inglese. Il Tribunale sottolinea che potrebbe essere prudente che le autorità antidoping rivedano nella normativa il linguaggio utilizzato all’interno del Commento al fine di garantire che le questioni sollevate dalle Parti vengono chiarite, se necessario.

113. Il Tribunale ritiene che l’effetto del commento all’articolo 10.5 sul suo funzionamento non interferisca in altro modo con le disposizioni dell’articolo 10.5 del TADP e con quelle dei requisiti che un atleta deve soddisfare per avvalersi dell’esenzione dalla sanzione. Il riferimento con il Commento all ‘“Amministrazione” non può, dal punto di vista del Tribunale comprende lo scenario che si è presentato in questo caso; cioè, il Giocatore era inavvertitamente contaminato in modo incrociato dalla sostanza vietata durante un massaggio da parte di a fisioterapista che aveva usato uno spray contenente Clostebol per curare la propria ferita di cui il Giocatore non era a conoscenza e non avrebbe potuto essere a conoscenza all’interno della matrice fattuale presentato come prova.

114. Il Tribunale nella sua revisione della sostanziale giurisprudenza CAS (e altra) fornita dalle partiti osservano in generale che quasi tutti questi casi si basano su fatti propri e la valutazione delle prove e dell’analisi da parte dei tribunali competenti in tali casi. L’importante, quindi, non è tanto se vi siano somiglianze o differenze di fatto tra quei casi e questo, ma trovare punti comuni di principio e vedere come tali principi potrebbero essere stati applicati in un caso particolare. A tal fine il Tribunale considera i principi rilevanti nei seguenti casi:

– A. Nel caso CAS 2017/A/5015 FIS/ Johaug, il CAS ha considerato, inter alia, se il ricorrente potrebbe fare affidamento sull’Articolo 10.5 del WADC nelle circostanze del suo caso per ottenere pieno sollievo dalla sanzione. I fatti rilevanti in quel caso erano che il ricorrente, un fondista esperto, si è preso una scottatura solare e di conseguenza ha preso dei medicinali dal suo medico, che era un medico sportivo estremamente esperto. Sfortunatamente, all’atleta è stata somministrata la crema Trofodermin, che contiene Clostebol.

Ha chiesto assicurazioni al medico che non conteneva una sostanza vietata ed è stato informato che non era così. Tuttavia, ha buttato via la confezione ha mostrato una chiara avvertenza antidoping anche se in italiano e non ha letto la scheda dati del farmaco in questione. L’atleta, pertanto, non poteva fare affidamento sull’Articolo 10.5 del WADC. Ingiungendo alle sue conclusioni, il TAS si è pronunciato contro il ricorrente, stabilendo che la sentenza di non colpa si applica solo in casi veramente eccezionali e che per avvalersi di questo sollievo è necessario esercitare la “massima cautela” nell’evitare il doping. Un atleta deve sempre prendersi molto misure rigorose per adempiere ai propri obblighi, dato che hanno sempre carattere personale responsabilità, e l’insuccesso di un medico non esonera l’atleta dalle proprie responsabilità personali responsabilità. Il CAS ha inoltre ritenuto che fosse necessario che gli atleti effettuassero un controllo incrociato assicurazioni fornite da un medico, anche quando tale medico è uno specialista dello sport.

Il caso attuale può essere distinto da quello di Johaug poiché è entrata la sostanza nel corpo del Giocatore non attraverso un farmaco prescritto o fornito da un medico ma attraverso un mezzo di contaminazione crociata durante una seduta di fisioterapia.

– B. Nel caso CAS 2017/A/5301 Errani contro ITF, al ricorrente è stato comunicato che un campione da loro fornito conteneva una sostanza vietata, la cui causa è stata accertata: ingestione dei farmaci prescritti alla madre dell’atleta, attraverso un pasto consumato con lei in famiglia. È emerso che il farmaco era conservato in una scatola nella cucina vicino al locale dove cucinava la madre dell’atleta, che prendeva una pillola ogni giorno. Il CAS ha respinto l’appello. La loro decisione si basava chiaramente sul fatto che c’era stata un’occasione precedente in cui una pillola era caduta dalla scatola; quella quotidiana routine della madre dell’atleta che assume i farmaci e conservazione dei farmaci in box nelle immediate vicinanze del luogo in cui venivano preparati i pasti.
È chiaro al Tribunale che il caso attuale è completamente diverso nei fatti e nelle modalità sopra indicato, il Tribunale ha ritenuto che il Giocatore non fosse a conoscenza che il suo fisioterapista aveva accesso al Clostebol, che glielo aveva somministrato al dito, e che esisteva il rischio di contaminazione incrociata.

– C. Nel caso CAS 2009/A/1926 e 1930 ITF –v- Richard Gasquet, il ricorrente inavvertitamente ingerito cocaina baciando una donna che aveva incontrato per la prima volta in un ristorante italiano. Sembra che la donna assumesse cocaina senza che il ricorrente ne fosse consapevole e che la cocaina gli è passata mentre si baciavano attraverso la mescolanza di saliva. Il ricorrente ha avuto successo presso il CAS, con il collegio determinando che non ha fallito il test della “massima cautela”. Non avrebbe potuto saperlo rischio di ingerire cocaina baciando qualcuno. Il CAS ha osservato che gli esperti delle parti hanno impiegato del tempo per concludere che il ricorrente avrebbe potuto correre un rischio per se stesso non sapevo del rischio di ingerire cocaina, anche durante l’esercizio massimo cautela, da parte della donna, proprio perché non l’ha vista assumere cocaina, vedi sotto l’influenza di cocaina, o sapere qualcosa della sua situazione personale.

Al punto 5.32 della decisione, il collegio CAS ha valutato se avrebbe potuto essere così l’intenzione del WADC o della versione pertinente del TADP di cercare di sanzionare un atleta in circostanze in cui era impossibile per un atleta aver percepito un rischio antidoping.
Sembra al Tribunale che questa decisione sia simile al caso del Giocatore in questione.

– D. Nella causa CAS 2019/A/6489 Gabriel Silva Santos contro FINA, il ricorrente era un professionista nuotatore e la sostanza vietata in questione era Clostebol. Il ricorrente era esposto a Clostebol attraverso l’uso di un prodotto contenente Clostebol da parte di terzi a sua insaputa. Non vi era alcun motivo per cui il ricorrente avrebbe dovuto saperlo che il prodotto conteneva la sostanza vietata, dato che il prodotto non era stato utilizzato in sua presenza né conservati in un luogo a cui avesse accesso. Tuttavia, in tale ricorso, non è stato possibile accertare il percorso attraverso il quale l’atleta è entrato in contatto Clostebol, se non forse attraverso l’uso di comuni articoli domestici. Il CAS in questo caso la commissione ha approvato le conclusioni del caso Gasquet. Si concluse che c’era alcun motivo per cui il ricorrente, pur esercitando la massima diligenza, avrebbe dovuto scoprire che ci fosse Clostebol nelle sue vicinanze o che esistesse il rischio che lo fosse esposto ad esso. Il collegio CAS ha ritenuto che si trattasse di “una misura irragionevole e impraticabile aspettativa” per richiedere al ricorrente di porre domande alle persone in cui si trovava in quel momento è stato esposto a Clostebol per valutare eventuali rischi antidoping. Il Tribunale rileva le somiglianze di questo caso e l’approccio adottato dal panel CAS. Sembra che il fondamento della presente causa sia il fatto che il ricorrente non sapeva e non poteva sapere della possibilità di esposizione ai fatti del caso.

– E. Nel caso CAS 2013/A/3313 Stroman v FEI, il collegio giudicante del CAS ha osservato che il ricorrente non poteva evitare il dovere di massima cautela delegando responsabilità antidoping altrove. Il panel ha fatto riferimento a un tema coerente nella giurisprudenza CAS sull’anti-doping; che il dovere di massima cautela o di dovuta diligenza è un dovere non delegabile. In questo caso, il ricorrente era un concorrente equestre professionista nel salto ostacoli e nella questione riguardava le cure veterinarie ricevute dal cavallo dell’atleta. La ricorrente ha cercato di dimostrare di non avere alcuna colpa significativa o negligenza per la violazione antidoping e che l’atleta aveva di fatto delegato la propria funzione antidoping al veterinario. Tuttavia, alcuni commenti aggiuntivi del panel CAS in Stroman risultano incisivi anche nell’ambito della revisione complessiva della sostanziale giurisprudenza richiamata in questo caso, e precisamente al paragrafo 82: “[il] Collegio ripete che in ogni caso così è in generale cercare di confrontare casi diversi decisi in momenti diversi è un esercizio improduttivo e/ o secondo norme diverse e/ o da organismi diversi, i cui fatti non corrispondono esattamente paragonabili al caso impugnato e che non dettano regole di carattere generale domanda (CF CAS 2013/ A/ 3124 par. 12.23).”

– F. Nel caso CAS 2007/A/1395 WADA contro NSAM & Cheah & Ng & Masitah, la commissione ha ritenuto che gli atleti sono responsabili delle azioni del loro entourage per quanto riguarda la loro fornitura con sostanze e non è una scusa per un atleta sostenere che un’altra persona lo fosse responsabile della presenza di una Sostanza Vietata nel Campione dell’atleta. Tuttavia, i fatti di specie riguardano il consumo di cioccolatini non confezionati da parte del ricorrente dato loro da un altro allenatore durante una gara di tiro e la giuria si è conclusa che non hanno esercitato la massima vigilanza o la massima cautela, come sarà che ci si aspetta dagli atleti che ingeriscono cioccolatini non confezionati.
Ciò si distingue chiaramente nei fatti dal caso attuale ed è utile notare il contenuto del paragrafo 80 della decisione che riafferma eloquentemente la legge “[i]n generale, l’eliminazione del periodo di sospensione è possibile solo nel caso in cui l’atleta può dimostrare che non era a conoscenza, che non aveva dubbi o non poteva avere ragionevolmente noto o presunto, anche con la massima vigilanza o massima cautela, che gli è stata somministrata una sostanza vietata o un metodo proibito. L’onere è quindi spetta all’atleta verificare che abbia fatto tutto il possibile per evitare a risultato positivo del test (vedi CAS 2006/A/1133 WADA v/S & Swiss Olympic).”

115. Come sopra indicato, dall’analisi della giurisprudenza in materia risulta chiaramente che occorre cautela rispetto al ricorso a casi precedenti e che solo i principi possono essere presi da essi, che possono poi essere applicati ai fatti specifici di un singolo caso. Il Tribunale ha già stabilito che il Giocatore in questo caso non lo sapeva o non lo sospettava non avrebbe potuto ragionevolmente saperlo o sospettarlo nemmeno con la massima cautela Clostebol era presente nei locali in cui alloggiava, cosa che il Giocatore nom sapeva o sospettava che il signor Naldi avesse usato il Clostebol sul suo dito, e il Giocatore non sapeva o sospettava che sia possibile che una sostanza vietata venga inavvertitamente introdotta trasferitigli durante la massoterapia e/o durante la fasciatura dei piedi. Dato che il Tribunale ha inoltre concluso che il Giocatore è un individuo che esercita notevole cautela per quanto riguarda le questioni antidoping e che ha prestato attenzione scegliendo il suo team di supporto e assicurandosi che comprendano e rispettino i vari responsabilità antidoping, il Tribunale ritiene che il Giocatore abbia esercitato “la massima cautela” e ha fatto tutto il possibile per evitare un risultato positivo del test. Il Tribunale ha nessuna esitazione nel concludere che il Giocatore può avvalersi del pieno sollievo previste dall’articolo 10.5 del TADP.

J. CONCLUSIONI

116. Il Giocatore ha commesso due ADRV, ai sensi degli Articoli 2.1 e 2.2 del TADP.

117. Sulla base delle circostanze e dei fatti specifici relativi a questa questione, il Tribunale conclude che il Giocatore non ha colpa o negligenza in relazione all’impegno delle due ADRV, ai sensi dell’articolo 10.5 del TADP. Di conseguenza, l’eventuale periodo di squalifica sono eliminati.

118. Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 9.1 del TADP, dato che il Giocatore ha commesso un’ADRV derivanti da un campionario in Concorso, eventuali medaglie, titoli, punti di classifica e Il premio in denaro ottenuto durante l’Evento, ovvero il BNP Paribas Open, a Indian Wells, non potrà essere incamerato.

119. Di conseguenza, posto che ogni periodo di squalifica sarà eliminato, eventuali medaglie, titoli, punti in classifica e premi in denaro ottenuti negli eventi in cui il Giocatore ha gareggiato successivamente l’Evento e prima della data di questo premio non saranno penalizzati. Questi eventi inclusi:
– A. Miami Open presentato da Itaú, dal 19 al 31 marzo 2024
– B. Rolex Monte-Carlo Masters, dal 7 al 14 aprile 2024
– C. Mutua Madrid Open, dal 23 aprile al 5 maggio 2024
– D. Roland Garros, dal 26 maggio al 9 giugno 2024
– E. Terra Wortmann Open, dal 17 al 23 giugno 2024
– F. I Campionati di Wimbledon, dal 1 al 14 luglio 2024
– G. Omnium Banque National présenté par Rogers, dal 6 al 12 agosto 2024
– H. Cincinnati Open, dal 12 al 19 agosto 2024.

K. COSTI

120. L’Articolo 8.5.4 del TADP stabilisce che questo “Tribunale Indipendente ha il potere di emanare una condanna alle spese contro una delle parti, ove ciò sia proporzionato. Se non lo esercita potere, ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali, peritali, udienze e altro. dato che all’esito di questa causa, il Tribunale non statuirà sulle spese e ciascuna parte sopporterà le proprie costi.

L. DIRITTO DI RICORSO

121. Tale decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (“CAS”), con sede al Palais de Beaulieu, Avenue des Bergières 10, CH-1004 Losanna, Svizzera ([email protected]), ai sensi dell’articolo 13.2.1 del TADP. L’articolo 13.8.1.1 del TADP fissa il termine a presentare ricorso al CAS, ovvero 21 giorni dalla data di ricevimento di questa decisione definitiva.

Tamara Gaw
Benoît Girardin
Dottor David Sharpe KC Sedia

Londra, Regno Unito 19 agosto 2024

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